[1]Le cattedre per l'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale possono, dal Ministro per l'educazione nazionale, essere conferite, senza concorso, a persone di riconosciuta singolare perizia, su conforme parere della 3ª sezione del Consiglio superiore.

[2]Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione pratica, il Ministro per l'educazione nazionale, su proposta del Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto interessato, puo' consentire l'assunzione di insegnanti temporanei.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art36 · fonte del testo