[1]Le cattedre per l'insegnamento di materie tecniche di carattere speciale possono, dal Ministro per l'educazione nazionale, essere conferite, senza concorso, a persone di riconosciuta singolare perizia, su conforme parere della 3ª sezione del Consiglio superiore.
[2]Per l'insegnamento di materie professionali e di lavorazioni richiedenti particolare perizia e specializzazione pratica, il Ministro per l'educazione nazionale, su proposta del Consiglio d'amministrazione della scuola od istituto interessato, puo' consentire l'assunzione di insegnanti temporanei.
Testo vigente dal 17 luglio 1931
