[1]Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di vigilanza, quando non debba essere fornito da altri enti, e' nominato esclusivamente in seguito a pubblico concorso, salvo il disposto degli articoli 36 e 41 della presente legge.

[2]Il Ministro per l'educazione nazionale bandisce i concorsi per una scuola determinata o complessivamente per un numero di posti, decide i concorsi e procede alle nomine.

[3]Le spese dei concorsi fanno carico al bilancio delle scuole o degli istituti interessati.

[4]Gli insegnanti di nazionalita' italiana, forniti del titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle scuole ed istituti d'istruzione tecnica i quali, per almeno un quinquennio abbiano prestato lodevole servizio, quali insegnanti provvisori, con nomina ministeriale, presso le Regie scuole italiane all'estero, potranno far passaggio nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica, a norma dell'art. 4 del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1259.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art48 · fonte del testo