[1]Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame della prima sessione abbia conseguito meno di sei decimi in non piu' di due delle materie o gruppi di materie che verranno fissati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, o non abbia potuto, nella sessione stessa, cominciare o compiere l'esame scritto, grafico o pratico, o presentarsi all'orale, e' ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella seconda sessione.

[2]Una stessa classe di istituto tecnico inferiore o superiore non puo' frequentarsi per piu' di due anni.

[3]In casi assolutamente eccezionali, il Collegio dei professori, quando particolari gravi circostanze lo giustifichino, puo', con deliberazione motivata, consentire l'inscrizione per un terzo anno.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art57 · fonte del testo