[1]Gli alunni della scuola tecnica e della scuola professionale femminile sostengono, alla fine del corso, un esame di licenza.

[2]Possono sostenere l'esame di licenza anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da un numero di anni pari alla durata del corso il titolo di ammissione alla prima classe della scuola tecnica o della scuola professionale femminile o che, al 31 dicembre, compiano il quindicesimo o sedicesimo anno di eta', a seconda che la scuola sia biennale o triennale.

[3]La disposizione del comma secondo del presente articolo non si applica nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale, per le quali vale la norma che agli esami di licenza possono presentarsi soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso.

Testo vigente dal 17 luglio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889~art58 · fonte del testo