Gli alunni e i candidati appartenenti a famiglie di disagiata condizione economica sono esonerati:

  • a)dalle tasse di immatricolazione e di frequenza, a condizione che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione, idoneita' o licenza nella sessione di primo esame od in unica sessione, o la promozione per effetto di scrutinio finale, con una media non inferiore agli otto decimi per il profitto, e, se alunni, con non meno di otto decimi per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata;
  • b)dalle tasse degli esami di ammissione, licenza, maturita' ed abilitazione, a condizione che abbiano goduto dell'esonero dalla tassa di frequenza nell'ultima classe frequentata, e allo scrutinio finale della classe stessa abbiano riportato, per il profitto e la condotta, le votazioni di cui alla, lettera a). A coloro che, nei casi previsti dal precedente comma, abbiano ottenuto una media non inferiore ai sette decimi per il profitto e non meno di otto decimi per la condotta e' accordato l'esonero dalla meta' delle tasse rispettivamente stabilite. Riguardo alle tasse di esame e' inoltre necessario che l'alunno abbia fruito almeno del semi-esonero dalla tassa di frequenza nella classe in cui era ultimamente iscritto. Il voto di educazione fisica non e' compreso nel calcolo della media richiesta dai precedenti commi. 1 Non e' consentito l'esonero e il semi-esonero, a norma del presente articolo, dalle tasse stabilite per l'esame di ammissione alla scuola media e per gli esami di idoneita'.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 febbraio 1958, n. 88

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La L. 7 febbraio 1958, n. 88 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga alle disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'art. 14 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli alunni degli Istituti magistrali il voto di educazione fisica e' compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse".

Testo vigente dal 21 marzo 1958

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1958

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1954 al 21 marzo 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 febbraio 1958, n. 88

    La L. 7 febbraio 1958, n. 88 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga alle disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'art. 14 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli alunni degli Istituti magistrali il voto di educazione fisica e' compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;645~art14 · fonte del testo