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L'Opera nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC), con sede centrale in Roma, e' ente di diritto pubblico, retto secondo le norme della presente legge, ed e' sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta salva la potesta' legislativa nella stessa materia della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Bolzano e Trento.

Testo in vigore dal 10 agosto 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-07-19;565~art1 · fonte su Normattiva