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Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio centrale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio. In caso di urgenza, il presidente adotta i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo ratifica del consiglio stesso nella sua prima riunione. Il presidente nei casi di impedimento o di assenza viene sostituito dal vicepresidente nominato dal consiglio centrale fra i propri componenti.

Testo in vigore dal 10 agosto 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-07-19;565~art10 · fonte su Normattiva