Art. 12
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A partire dal 1 gennaio 1972, al personale insegnante, assistente, ausiliario ed amministrativo dell'ONAIRC spetta il trattamento giuridico ed economico del personale dello Stato che eserciti corrispondenti o analoghe funzioni e mansioni, salvi in ogni caso i maggiori benefici goduti all'entrata in vigore della presente legge. Per il periodo anteriore, al personale di cui al comma precedente saranno concessi i miglioramenti economici consentiti dalle maggiori entrate di cui alla presente legge.
Testo in vigore dal 10 agosto 1971 al 22 dicembre 2008
