Art. 13
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Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio centrale dell'ONAIRC stabilira' l'organico del personale dell'Opera ed il relativo trattamento economico e giuridico. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio centrale dell'ONAIRC provvedera' alla adozione dei regolamenti relativi al funzionamento ed alla organizzazione dell'Opera. Detti, regolamenti, deliberati dal consiglio centrale, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 10 agosto 1971 al 22 dicembre 2008
