Art. 14
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All'onere di lire 700 milioni, derivante dall'aumento del contributo dello Stato di cui alla lettera a) dello articolo 3, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. All'onere di lire 400 milioni, relativo al contributo straordinario di cui al secondo comma dello stesso articolo 3, si fa fronte, quanto a lire 200 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle disponibilita' del suddetto fondo indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a lire 200 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 10 agosto 1971 al 22 dicembre 2008
