Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC)
Art. 2
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L'ONAIRC ha per fini principali:
- a)l'istituzione e la gestione di scuole materne;
- b)l'istituzione e la gestione di scuole e corsi destinati alla preparazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento del personale insegnante, assistente ed ausiliario addetto alle scuole materne.
Testo in vigore dal 10 agosto 1971 al 22 dicembre 2008
