Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC)
Art. 3
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Le entrate dell'Ente sono costituite:
- a)dal contributo dello Stato previsto dalla legge 24 giugno 1966, n. 513, la cui misura e' elevata, per l'anno finanziario 1971, a lire 1.500 milioni, e per gli anni finanziari successivi sara' determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato;
- b)da eventuali contributi di ministeri, delle regioni, delle province, dei comuni, di altri enti pubblici e privati;
- c)da contributi d'iscrizione e rette di frequenza dal cui pagamento sono esentate le famiglie aventi un reddito lordo che non superi le 960 mila lire annue;
- d)dalle rendite patrimoniali;
- e)da ogni altra eventuale entrata. Per l'anno 1971 e' autorizzata la concessione in favore dell'Ente di un contributo straordinario di lire 400 milioni.
Testo in vigore dal 10 agosto 1971 al 22 dicembre 2008
