Art. 7
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Il consiglio centrale provvede all'amministrazione dell'Opera, delibera i regolamenti, relativi alla organizzazione ed al funzionamento dell'ONAIRC. Delibera i bilanci preventivi ed i conti consuntivi che saranno sottoposti alla approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; delibera su tutti gli affari che interessano l'ONAIRC nella sua struttura e nella sua attivita'.
Testo in vigore dal 10 agosto 1971 al 22 dicembre 2008
