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Le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra. Agli anzidetti militari non e' corrisposta la pensione annua di cui all'art. 8.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 9 ottobre 2010
