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Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unita' delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, puo' essere conferita "alla Bandiera" la croce di cavaliere dell'Ordine militare d'Italia ma non decorazioni di classi superiori.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-09;25~art7 · fonte del testo