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Per gli anni 1959 e 1960, nel grado di maggiore dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, ruoli normali, si fara' luogo rispettivamente a dodici e a quindici promozioni annuali. Qualora nel grado superiore non si formino per le cause di cui all'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sufficienti vacanze, per il completamento del suddetto numero di promozioni sono consentite temporanee eccedenze all'organico del grado stesso. Le promozioni in eccedenza all'organico del grado sono conferite sotto la data del 31 dicembre.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1959 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-15;1095~art3 · fonte del testo