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In corrispondenza delle promozioni di capitani che, in applicazione del precedente art. 1, vengono effettuate in piu' di quelle stabilite dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' consentita nei gradi di tenente colonnello e di maggiore del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica una temporanea eccedenza rispettivamente di 14 e 30 unita' per l'anno 1958 e di 28 e 60 unita' per l'anno 1959. Detta eccedenza sara' compensata lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di capitano del ruolo naviganti speciale e sara' riassorbita a partire dal 1 gennaio 1960 con le vacanze organiche che si formeranno nei due gradi suddetti per cause diverse da quelle indicate nelle lettere a,) e d) del primo comma dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. L'eccedenza non sara' computata ai fini della determinazione dell'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale.
Testo in vigore dal 17 aprile 1959 al 9 ottobre 2010
