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A partire dall'anno 1959 e fino alla cessazione del soprannumero esistente nel grado di capitano del ruolo naviganti normale, il numero delle promozioni dei tenenti dello stesso ruolo non potra' essere annualmente superiore a 44. Le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 5 luglio 1952, n. 989, cesseranno di aver vigore ad avvenuta eliminazione del soprannumero di cui al comma precedente.
Testo in vigore dal 17 aprile 1959 al 9 ottobre 2010
