Il Comitato dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonche' ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di amministrazione, o da almeno un quarto dei componenti il Comitato dei delegati o dal Collegio dei sindaci. L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonche' l'elenco degli argomenti da trattare. Sono valide le deliberazioni approvate a maggioranza assoluta, eccetto le deliberazioni riguardanti materie previste alla lettera a) del penultimo comma del precedente articolo 5, le quali debbono approvarsi con maggioranza di almeno due terzi.

Testo vigente dal 27 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art6 · fonte del testo