Il Comitato dei delegati e' convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza, nonche' l'elenco delle materie da trattare. L' avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza e' valida se interviene la maggioranza dei delegati. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti. Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti o dal Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

Testo vigente dal 9 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art7 · fonte su Normattiva