Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 115 — Pagamento della pensione e degli assegni

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L'ammontare annuo delle pensioni ed assegni di cui alla presente legge, esclusi gli assegni una tantum e l'indennita' speciale annua di cui agli articoli 28 e 79 della presente legge, viene corrisposto agli aventi diritto in dodici rate uguali da pagarsi mensilmente, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 3 febbraio 1951, n. 38.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art115 · fonte su Normattiva