Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 14 — Proroga dell'assegno in corso di rinnovazione

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Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione della invalidita', l'assegno e' prorogato per non oltre due anni, in base agli atti della relativa liquidazione. Nei casi di mutamento di categoria, con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga sara' imputata al nuovo assegno, limitatamente, pero', all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo al recupero. Nel caso in cui all'invalido, per conseguita guarigione, non venga concesso ulteriore assegno, la somma corrisposta a titolo di proroga sara' abbuonata.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art14 · fonte su Normattiva