Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 27 — Irrilevanza dei redditi pensionistici

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I proventi derivanti comunque da pensioni, assegni o indennita' di cui alla presente legge o da assegni per decorazioni al valor militare non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono ne' ai fini fiscali ne' previdenziali o assistenziali ne' in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art27 · fonte su Normattiva