Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 30 — Ammissione degli invalidi minori in Istituti di rieducazione e qualificazione

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L'ammissione degli invalidi di guerra, di ambedue i sessi, di eta' minore, in istituti appositi, che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, e' affidata all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si vale del concorso di enti giuridicamente riconosciuti che esplicano attivita' rientranti nei fini del presente articolo. Per i minori invalidi di la categoria, la necessita' dell'ammissione negli istituti di rieducazione o qualificazione e' presunta. Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accerta l'opportunita' dell'ammissione dei medesimi nei suddetti istituti. Per la scelta dell'istituto l'Opera nazionale per gli in validi di guerra deve sentire il parere dei legali rappresentanti dell'invalido minore. In caso di ammissione negli istituti di rieducazione e qualificazione, a favore dei minori invalidi, e' concessa Una indennita', comprensiva degli eventuali assegni complementari e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili da devolvere direttamente all'Opera predetta. Nell'interesse dei minori ammessi in Istituti di rieducazione e qualificazione, il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratto l'assegno di cura, o, nella misura corrispondente alla indennita' di ricovero, l'assegno complementare, per un terzo e' corrisposto, con le cautele di legge e salvo il disposto del penultimo comma dell'articolo 23, ai legali rappresentanti dei minori medesimi e per due terzi e' versato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che lo amministra in conto Separato e lo corrisponde, unitamente agli interessi maturati, quando l'invalido esca dall'istituto di rieducazione o qualificazione, all'invalido stesso, se ha acquisito la capacita' di agire, o ai suoi legali rappresentanti. Agli adempimenti di cui al quinto e sesto comma del presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art30 · fonte su Normattiva