Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 8 — Civili militarizzati di diritto

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E' equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennita' di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorita' e posti al seguito di truppe operanti. Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi del comma precedente, i cittadini militarizzati per svolgere attivita' connesse con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennita' di guerra, soltanto quando trattisi di invalidita' o di decesso derivanti da azioni belliche.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art8 · fonte su Normattiva