Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 424/2002

    Questione infondata
    18 ottobre 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante dall'art. 8, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita l'attribuzione della pensione di guerra al personale addetto alle operazioni di bonifica dei campi minati alle sole ipotesi di ferite o lesioni riportate a seguito di scoppio di ordigno bellico, riservando in tal modo alla categoria una disciplina deteriore rispetto a quella dettata in favore dei civili in genere. Infatti, da un lato a) la tutela speciale posta dalla norma censurata non esclude ma integra la più ampia e generale tutela in favore di tutti i soggetti civili non militarizzati che riportino danni a causa od in occasione di azioni belliche; e dall'altro b) l'attività di sminamento, svolta nel contesto di un rapporto di lavoro pubblico o privato, dà luogo in ogni caso all'ordinaria tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero all'equo indennizzo.

    Art. 3 cost. · Art. 9 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 8 Testo unico pensioni di guerra

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art9 · fonte su Normattiva