Art. 87 — Procedimento a cura dell'ufficio
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Il procedimento per la liquidazione si inizia di ufficio quando la ferita, lesione o infermita' riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorita' amministrative e sanitarie. In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza e' giudicato inidoneo a qualsiasi servizio, perche' affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione od assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere di ufficio i relativi atti sanitari alla competente commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare e' inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di pensione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979
