Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Art. 99 — Decadenza per acquisto di cittadinanza straniera

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I cittadini italiani maggiorenni decadono dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennita' di guerra qualora acquistino od abbiano acquistato per propria volonta' una cittadinanza straniera, ovvero conservino, anche tacitamente, la cittadinanza straniera acquistata nella minore eta' con il concorso della volonta' propria o di quella del genitore esercente la patria potesta' o del tutore.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art99 · fonte su Normattiva