Riordinamento della previdenza marinara

Art. 1 — Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara

La Cassa nazionale per la previdenza marinara costituisce una gestione autonoma dell'INPS ed ha lo scopo di integrare, secondo le norme contenute nella presente legge, in favore degli iscritti alle Gestioni di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, il trattamento dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di corrispondere, a proprio carico, pensioni o indennita' negli speciali casi previsti dalle disposizioni che seguono.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art1 · fonte su Normattiva