Indice completo degli articoli
Lavoro
Riordinamento della previdenza marinara
Legge 27 luglio 1967, n. 658
- Aggiornato al
- 1 settembre 1984
- Articoli
- 101
- Versioni storiche
- 123
- Art. 1Scopi della Cassa nazionale per la previdenza marinara
- Art. 2Poteri del Comitato amministratore
Titolo I — Gestione marittimiartt. 3-57
Capo I — Soggetti
Capo II — Contribuzioni
Capo III — Contribuzioni figurative
Capo IV — Prestazioni
- Art. 12Carattere integrativo della Gestione marittimi
- Art. 13La misura della pensione
- Art. 14Maggiorazione della pensione per differimentoabrogato
- Art. 15Requisiti per il diritto a pensione
- Art. 16Misura della pensione per anni 25 di effettiva navigazione
- Art. 17Pensione di superstiti
- Art. 18Decorrenza della pensione
- Art. 19Annullamento del libretto di navigazione e sospensione della pensione in caso di reimbarco Maggiorazione per nuova navigazioneabrogato
Capo V — Modalità di erogazione delle prestazioni
- Art. 20Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e sostituzione della Gestione marittimi nei diritti derivanti da posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
- Art. 21Effetti della domanda di pensione e dell'accertamento dell'inabilità alla navigazione ai fini delle prestazioni a carico della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
Capo VI — Finanziamento
Capo VII — Norme relative a particolari categorie
Sezione I — Personale delle navi-traghetto dipendente dalla azienda autonoma delle ferrovie dello stato
- Art. 23Iscrizione alla Gestione marittimi del personale delle navi-traghetto dipendente dalla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Variazioni dell'aliquota contributiva
- Art. 24La retribuzione contributiva e pensionabile
- Art. 25Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio con iscrizione alla Gestione marittimi ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato
- Art. 26Condizioni per il pensionamento e determinazioni dei servizi utili a pensione
- Art. 27Regolamento ai fini previdenziali dei rapporti fra la Gestione marittimi, il Fondo pensioni ed i marittimi di ruolo delle Ferrovie dello Stato
- Art. 28Liquidazione delle prestazioni secondo le norme della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
- Art. 29Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o di altri Enti ed Amministrazioni
- Art. 30Revisione e riliquidazione delle pensioni corrisposte ai marittimi dipendenti dalle Ferrovie dello Stato
- Art. 31Abrogazione delle disposizioni contrarie e incompatibili con la nuova disciplina del trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto appartenenti alle Ferrovie dello Stato
Sezione II — Personale appartenente al corpo equipaggi militari marittimi
- Art. 32Iscrizione alla Gestione marittimi ed alle altre forme assicurative obbligatorie del personale del Corpo equipaggi militari marittimi
- Art. 33La misura della retribuzione contributiva e pensionabile per il personale del Corpo equipaggi militari marittimi
- Art. 34Rimborso allo Stato da parte della Gestione marittimi e dell'assicurazione obbligatoria dei contributi di pensione per il personale appartenente al Corpo equipaggi militari marittimi trasferito in servizio permanente o in ruolo
Sezione I — Marittimi italiani imbarcati su navi straniere e piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere
- Art. 35Assicurazione dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere e dei piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere - Competenza esclusiva della Gestione marittimi
- Art. 36Assicurazione dei marittimi italiani durante l'imbarco su navi straniere
- Art. 37Riscatto della navigazione effettuata su navi straniere
- Art. 38Effetti del riscatto della navigazione straniera
- Art. 39Utilizzazione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei periodi di navigazione su navi straniere
Capo VIII — Norme speciali
- Art. 40Personale salariato inquadrato nei ruoli organici degli operai dello Stato
- Art. 41Prosecuzione volontaria dell'assicurazione
- Art. 42Riscatto della navigazione per i piloti
- Art. 43Esclusione dei servizi militari dal calcolo della pensione
- Art. 44Contributi per il riconoscimento dei servizi prestati a terra
- Art. 45Contributi per il riconoscimento del lavorio meccanico
Capo IX — Norme transitorie e finali
- Art. 46Riliquidazione delle pensioni a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1964
- Art. 47Rivalutazione preliminare delle pensioni liquidate in base a periodi di navigazione anteriori al 1 giugno 1957
- Art. 48Miglioramenti delle pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965
- Art. 49Miglioramenti delle pensioni ai superstiti
- Art. 50Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni dirette e per i superstiti
- Art. 51Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i marittimi titolari di pensione
- Art. 52Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori marittimi in attività di servizio
- Art. 53Visita sanitaria per i titolari di pensioni liquidate per inabilità alla navigazione
- Art. 54Diritto a pensione degli orfani maggiorenni inabili dei pensionati o iscritti deceduti fra il 1 gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946
- Art. 55Sistema tecnico-finanziario della Gestione marittimi
- Art. 56Ammortamento del disavanzo
- Art. 57Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatorio per tubercolosi, dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilità temporanea per infortunio e per i periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio
Titolo II — Gestione specialeartt. 58-91
Capo I — Norme sulla iscrizione
- Art. 58Estensione della assicurazione obbligatoria agli iscritti alla Gestione speciale
- Art. 59Cessazione dell'iscrizione del personale di stato maggiore navigante alla Gestione marittimi e norme sulla iscrizione dei dirigenti alla Gestione speciale
- Art. 60Carattere integrativo della Gestione speciale
Capo II — La retribuzione e la contribuzione
- Art. 61La retribuzione contributiva
- Art. 62Le aliquote contributive
- Art. 63Sistema tecnico finanziario della gestione speciale
- Art. 64Ammortamento del disavanzo
- Art. 65Requisiti per il diritto a pensione
- Art. 66Retribuzione pensionabile
- Art. 67La misura della pensione
- Art. 68I trattamenti minimi ed il massimale pensionistico
Capo III — Personale amministrativo
- Art. 69Rivalutazione preliminare delle pensioni del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965
- Art. 70Miglioramenti delle pensioni dirette del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965
- Art. 71Miglioramenti delle pensioni ai superstiti del personale amministrativo
- Art. 72Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti fino al 1 gennaio 1965
- Art. 73Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei superstiti titolari di pensioni trasferite a carico della medesima assicurazione
- Art. 74Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale amministrativo in attività di servizio
- Art. 75Riliquidazione delle pensioni in favore del personale amministrativo e dei superstiti aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1965
Capo IV — Personale di stato maggiore navigante
- Art. 76Riliquidazione delle pensioni in favore del personale di stato maggiore navigante
- Art. 77Copertura dell'onere delle pensioni in favore degli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante e dei superstiti, aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della leggeabrogato
- Art. 78Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale di stato maggiore navigante in attività di servizio
- Art. 79Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale
- Art. 80Riconoscimento agli effetti della prestazione a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marittimiabrogato
Capo V — Rapporti con l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con la gestione marittimi
- Art. 81Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti - Concorso della Gestione marittimi - Assegno "una tantum"
- Art. 82Accertamento dell'invalidità ai fini delle prestazioni a carico della Gestione speciale
- Art. 83Sostituzione della Gestione speciale nei diritti derivanti agli iscritti dall'assicurazione obbligatoria
- Art. 84Continuazione della iscrizione alla Gestione speciale dopo la cessazione del servizio
Capo VI — NORME SPECIALI, TRANSITORIE E MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO APPROVATO CON IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 DICEMBRE 1962, n. 2109
- Art. 85Trattamento pensionistico spettante agli iscritti ai sensi del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058
- Art. 86Facoltà di opzione per il trattamento pensionistico previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595
- Art. 87Riliquidazione delle pensioni calcolate secondo le disposizioni di cui al regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058
- Art. 88Ricostituzione delle pensioni liquidate in misura ridotta
- Art. 89Pensioni di riversibilità
- Art. 90Riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla iscrizione alla Gestione specialeabrogato
- Art. 91Accreditamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento
Titolo III — Norme generali relative alla Gestione marittimi ed alla Gestione specialeartt. 92-101
Capo I — Adeguamento delle pensioni e soppressione del fondo assegni complementari e di altre gestioni
Capo II — Norme per la risoluzione delle controversie
Capo III — Norme finali e transitorie
- Art. 98Norme transitorie per le vedove già escluse dal pensionamento
- Art. 99Richiamo delle norme del testo unico di previdenza marinara e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
- Art. 100Abrogazione di alcune norme contenute nel testo unico delle leggi sulla previdenza marinara incompatibili con la presente legge
- Art. 101Entrata in vigore
