Riordinamento della previdenza marinara

Art. 62 — Le aliquote contributive

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per l'equilibrio della Gestione speciale, la costituzione della riserva di cui all'articolo 63 e l'ammortamento del disavanzo di cui all'articolo 64 e' dovuto un contributo pari al 20 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61, posto per il 14,35 per cento a carico delle aziende e per il 5,65 per cento a carico dello iscritto. 3 In aggiunta al contributo di cui al primo comma, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli iscritti alla Gestione speciale devono essere versati i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e di superstiti e per il relativo Fondo di adeguamento. L'aliquota contributiva della Gestione speciale puo' essere modificata in relazione alle risultanze annuali di gestione ed a conguaglio degli avanzi e dei disavanzi annuali della medesima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore di cui all'articolo 6 del testo unico di previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109. La Cassa nazionale per la previdenza marinara effettua la riscossione dell'importo complessivo dei contributi di cui al presente articolo, secondo le norme contenute nell'articolo 66, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e ne cura la ripartizione fra le gestioni interessate.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 febbraio 1973, n.27

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La L. 22 febbraio 1973, n.27 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il contributo di cui all'articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla Gestione speciale e' stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed e' posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto".

Testo vigente dal 1 aprile 1973

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1973

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1967 al 1 aprile 1973.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 febbraio 1973, n.27

    La L. 22 febbraio 1973, n.27 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il contributo di cui all'articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla Gestione speciale e' stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed e' posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art62 · fonte del testo