Riordinamento della previdenza marinara

Art. 25 — Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio con iscrizione alla Gestione marittimi ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato

L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e' tenuta a versare, con le stesse modalita' previste per i marittimi imbarcati sulle navi mercantili nazionali, i contributi dovuti a norma del precedente articolo 23 prelevandoli, sia per la parte a carico dell'Azienda sia per quella a carico del marittimo, dal Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato. Per i periodi di servizio non di ruolo con iscrizione alla Gestione marittimi, riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, l'azienda provvedera' a rimborsare ai dipendenti interessati la quota posta a loro carico dei contributi versati alla Gestione stessa.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art25 · fonte su Normattiva