Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Art. 41 — Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio presso il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato

Per il personale di cui al precedente articolo 40 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' tenuta a versare i contributi dovuti ai sensi della presente legge prelevandoli, sia per la parte a carico dell'Azienda sia per quella a carico del marittimo, dal Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato. Per i periodi di servizio non di ruolo con iscrizione alla Gestione marittimi della soppressa Cassa o all'assicurazione generale obbligatoria, riconosciuti utili ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, l'Azienda provvedera' a rimborsare ai dipendenti interessati la quota posta a loro carico dei contributi versati alla Gestione stessa o alla predetta assicurazione generale obbligatoria.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art41 · fonte su Normattiva