Riordinamento della previdenza marinara

Art. 9 — Equiparazione alla navigazione mercantile del servizio militare in tempo di pace

Si considera come navigazione mercantile il periodo di imbarco su navi militari in armamento o in riserva degli iscritti alla leva di mare della Marina militare, durante il primo periodo della ferma o in occasione del loro richiamo alle armi. I periodi di servizio militare prestato a terra in tempo di pace, per obbligo di leva o per richiamo alle armi, sono considerati utili, entro i limiti del servizio di leva, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della Gestione marittimi, purche':

  • 1)non siano coperti da contribuzione;
  • 2)siano stati compiuti dopo l'inizio della navigazione mercantile;
  • 3)risulti, nell'anno precedente la data di inizio del servizio militare da riconoscere, un periodo di contribuzione alla Gestione marittimi. Per il raggiungimento del limite previsto dal precedente comma si computa anche la navigazione su navi militari. I servizi militari da volontario in tempo di pace sono considerati utili nei limiti di quelli compiuti nel periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art9 · fonte su Normattiva