Riordinamento della previdenza marinara

Art. 8 — Rimborso contributi a favore dei superstiti in caso di morte di iscritto senza diritto a pensione a carico della Gestione marittimi

In caso di morte dell'iscritto che non abbia raggiunto i requisiti per il diritto a pensione di cui all'articolo 15 della presente legge, spetta ai superstiti previsti dalle norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti una somma pari all'importo dei contributi versati per l'iscritto medesimo nella Gestione marittimi ai sensi del precedente articolo 7, comprensiva dell'indennita' per morte corrisposta, in luogo di pensione, dalla citata assicurazione obbligatoria.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art8 · fonte su Normattiva