capo IX — NORME TRANSITORIE E FINALI
- Art. 46 — Riliquidazione delle pensioni a carico della Gestione marittimi aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre 1964
- Art. 47 — Rivalutazione preliminare delle pensioni liquidate in base a periodi di navigazione anteriori al 1 giugno 1957
- Art. 48 — Miglioramenti delle pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965
- Art. 49 — Miglioramenti delle pensioni ai superstiti
- Art. 50 — Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni dirette e per i superstiti
- Art. 51 — Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i marittimi titolari di pensione
- Art. 52 — Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori marittimi in attività di servizio
- Art. 53 — Visita sanitaria per i titolari di pensioni liquidate per inabilità alla navigazione
- Art. 54 — Diritto a pensione degli orfani maggiorenni inabili dei pensionati o iscritti deceduti fra il 1 gennaio 1940 ed il 19 giugno 1946
- Art. 55 — Sistema tecnico-finanziario della Gestione marittimi
- Art. 56 — Ammortamento del disavanzo
- Art. 57 — Riconoscimento dei periodi di disoccupazione, di degenza in sanatorio per tubercolosi, dei periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, di malattia, di inabilità temporanea per infortunio e per i periodi di interruzione obbligatoria durante lo stato di gravidanza e puerperio