Riordinamento della previdenza marinara

Art. 50 — Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle pensioni dirette e per i superstiti

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni ricostituite a norma dei precedenti articoli 47, 48 e 49 sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dall'assicurazione medesima. Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell'eta' prevista dal preesistente ordinamento, se piu' favorevole. La misura delle pensioni indirette e di riversibilita' a favore dei genitori, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, e' fissata in relazione alle aliquote disposte dal preesistente ordinamento.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art50 · fonte su Normattiva