capo III — PERSONALE AMMINISTRATIVO
- Art. 69 — Rivalutazione preliminare delle pensioni del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965
- Art. 70 — Miglioramenti delle pensioni dirette del personale amministrativo aventi decorrenza fino al 1 gennaio 1965
- Art. 71 — Miglioramenti delle pensioni ai superstiti del personale amministrativo
- Art. 72 — Assunzione in carico da parte dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle pensioni liquidate al personale amministrativo ed ai superstiti fino al 1 gennaio 1965
- Art. 73 — Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei superstiti titolari di pensioni trasferite a carico della medesima assicurazione
- Art. 74 — Costituzione delle posizioni assicurative nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per il personale amministrativo in attività di servizio
- Art. 75 — Riliquidazione delle pensioni in favore del personale amministrativo e dei superstiti aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1965