Riordinamento della previdenza marinara

Art. 73 — Trasferimento all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del fondo per la copertura delle pensioni del personale amministrativo e dei superstiti titolari di pensioni trasferite a carico della medesima assicurazione

Le riserve della quota base delle pensioni, poste a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti a seguito di quanto previsto nei precedenti articoli 70, 71 e 72, s'intendono coperte con il trasferimento alla predetta assicurazione del 65 per cento del fondo per la copertura delle pensioni esistente nella Gestione speciale a capitalizzazione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art73 · fonte su Normattiva