L'Universita' per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume la denominazione di "Universita' per stranieri di Siena" sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attivita' di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiane. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;204~art1 · fonte su Normattiva