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Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: "camere di commercio", sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: "Unioncamere", nonche' i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La costituzione di nuove province non determina obbligatoriamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere disposta l'istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico. 5. I consigli di due o piu' camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e le modalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti.

Testo in vigore dal 12 marzo 2010 al 10 dicembre 2016

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 477/2000

    Parametro
    8 novembre 2000

    1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano): a) art. 1, nella parte in cui determina la natura delle camere di commercio in contrasto con il principio di autonomia, risultante dall'art. 1,…

    Art. 1 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 10 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 4 Testo unico costituzionali · Art. 2 Testo unico costituzionali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art1 · fonte su Normattiva