Sentenza n. 477/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/11/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 10legge 580/1993
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 5Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 6Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 10Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 11Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 12Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 13Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 14Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 15Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 16Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 17Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 18Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 20Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27 e 29 della legge
regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Trento e di Bolzano); degli artt. 1 e 2 della legge regionale del
Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 14 (Modifiche alla legge
regionale 9 agosto 1982, n. 7 "Ordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano"); degli
artt. 3, 4, 6, 8 e 9 della legge regionale del Trentino-Alto Adige
17 ottobre 1988, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale
9 agosto 1982, n. 7, modificata dalla legge regionale 9 novembre
1983, n. 14, sull'ordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano); degli artt.1, 6, e
11 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 22 maggio 1980, n. 8
(Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del
personale delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento e di Bolzano); dell'art.4 della legge regionale
del Trentino-Alto Adige 27 novembre 1983, n. 18 (Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente
"Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del
personale delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento e di Bolzano") e degli artt. 2, 5 e 7 della
legge regionale del Trentino-Alto Adige 18 giugno 1987, n. 8
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 e
alla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, recanti norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e
di Bolzano), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato l'8 ottobre 1994, depositato in cancelleria il
15 successivo e iscritto al n. 70 del registro ricorsi 1994.
Visto l'atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;
Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2000 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Udito l'avvocato dello Stato Giovanni Lancia per il Presidente
del Consiglio dei Ministri e l'avvocato Luigi Manzi per la Regione
Trentino-Alto Adige.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato l'8 ottobre 1994 e depositato il
15 ottobre 1994, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
sollevato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo
1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi
statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento), questione di legittimità
costituzionale di molteplici disposizioni della legislazione della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio.
In particolare, gli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
16, 19, 21, 22, 25, 27, 29, della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7
(Ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura di Trento e di Bolzano), gli artt. 1 e 2 della legge
regionale 9 novembre 1983, n. 14 (Modifiche alla legge regionale
9 agosto 1982, n. 7 "Ordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano"), che
modificano marginalmente gli artt. 7 e 11 della precedente legge
regionale, gli artt. 3, 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 17 ottobre
1988, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto
1982, n. 7, modificata dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 14,
sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento e di Bolzano), che sostituiscono,
rispettivamente, gli artt. 8, 9, 15, 25 e 27 della legge regionale
n. 7 del 1982, sono censurati per violazione dell'art. 4, numero 8),
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670), non essendo stati adeguati nei termini prescritti ai
principi introdotti in materia di camere di commercio dalla legge
29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). L'impugnativa è poi estesa
agli artt. 1, 6, 11 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 (Norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e
di Bolzano), all'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1983, n. 18
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8,
contenente "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico
del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento e di Bolzano"), agli artt. 2, 5, 7 della legge
regionale 18 giugno 1987, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 22 maggio 1980, n. 8 e alla legge regionale 27 novembre
1983, n. 18, recanti norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), tutti in materia
di stato giuridico del personale delle camere di commercio, in quanto
non adeguati ai principi recati dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421
(Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza
e di finanza territoriale) e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), richiamati dall'art. 19 della legge n. 580 del 1993.
Secondo il ricorrente le disposizioni statali che definiscono la
struttura delle camere di commercio, ne precisano le funzioni, ne
fissano la composizione e il funzionamento, disciplinano il
personale, vanno considerate come norme fondamentali di riforma
economico-sociale, cui anche le regioni a statuto speciale debbono
conformarsi, in quanto le camere stesse, per le funzioni e i poteri
riconosciuti loro dall'ordinamento (e in particolare quelli di tenere
il registro delle imprese, di costituirsi parte civile nei giudizi
relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, di promuovere azioni per la repressione della concorrenza
sleale) costituiscono strumenti di primario rilievo pubblico. La
normativa dettata dalla Regione Trentino-Alto Adige in materia di
ordinamento delle camere di commercio non risulterebbe essere stata
adeguata ai nuovi principi, secondo quanto disposto dall'art. 2 del
decreto legislativo n. 266 del 1992.
In particolare vengono avanzate le seguenti censure:
a) l'art. 1 della legge regionale n. 7 del 1982, definendo le
camere di commercio "enti locali non territoriali, di diritto
pubblico" contrasterebbe con il principio desumibile dall'art. 1,
comma 1, della legge n. 580 del 1993, che le qualifica "enti autonomi
di diritto pubblico", mentre il successivo art. 3 della legge statale
attribuisce loro potestà statutaria, non contemplata invece dalla
legislazione regionale;
b) l'art. 3 della medesima legge regionale contrasterebbe con
l'art. 2, commi 3 e 4, della legge n. 580 del 1993, in quanto non
prevede, tra le attribuzioni delle camere di commercio, la
possibilità di realizzare interventi a favore delle imprese,
partecipando agli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, né la possibilità di predisporre e
promuovere contratti tra imprese, loro associazioni e associazioni di
tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, né quella di
promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique nei
contratti e di esercitare l'azione per la repressione della
concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 cod. civ;
c) l'art. 6 della medesima legge regionale, nello stabilire
il numero dei componenti del consiglio delle camere di commercio
(quarantacinque), e la sua composizione (quattro quinti in
rappresentanza degli imprenditori e un quinto in rappresentanza dei
liberi professionisti), contrasterebbe con i principi di cui
all'art. 10 della legge n. 580 del 1993, che fissa il criterio di
proporzionalità tra il numero dei componenti il consiglio e il
numero delle imprese iscritte nel registro, nonché il particolare
principio di ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche
economiche delle circoscrizioni e di rappresentatività di
determinati settori e tipi di impresa, prevedendo, inoltre, la
rappresentanza in seno al consiglio delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e delle associazioni di tutela dei consumatori;
d) di conseguenza, anche l'art. 7 della medesima legge
regionale n. 7 del 1982, che prevede che le designazioni per la
nomina dei componenti il consiglio siano effettuate dalle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito
delle province nonché dagli ordini professionali, contrasterebbe con
i principi di cui all'art. 12 della legge n. 580 del 1993, secondo il
quale tali designazioni devono essere effettuate da parte delle
organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti agli
specifici settori di cui all'art. 10, comma 2 - rispettando, per
ciascuno di tali settori, il criterio di proporzionalità della loro
rappresentatività in ambito provinciale - nonché delle
organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela dei
consumatori;
e) l'art. 3 della legge regionale n. 22 del 1988, che
sostituisce l'art. 8 della legge regionale n. 7 del 1982, stabilendo
i requisiti per la nomina a membro del consiglio, fisserebbe
condizioni soggettive più restrittive e comunque diverse da quelle
enunciate nell'art. 13, comma 1, della legge n. 580 del 1993;
f) l'art. 9 [recte 4] della legge n. 22 del 1988, che
sostituisce l'art. 9 della legge regionale n. 7 del 1982, concernente
le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di
membro del consiglio camerale, non sarebbe coerente con i principi di
cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 580 del 1993 che, alle
lettere a), b), d) e), e f), enuncia un numero assai più vasto di
cause ostative alla carica di consigliere;
g) conseguentemente, anche l'art. 6 della legge regionale
n. 22 del 1988, che sostituisce l'art. 15 della legge regionale n. 7
del 1982, riguardante le cause di decadenza degli organi camerali,
non sarebbe in linea con l'art. 13, comma 3, della citata legge
statale, recando un'elencazione diversa dei motivi ostativi alla
prosecuzione della carica e non contemplando quale causa di decadenza
la sopravvenienza delle situazioni di cui alle lettere d), e), e f)
dell'art. 13, comma 2; il medesimo art. 6 non prevede inoltre la
possibilità di opzione per una delle cariche qualora sopravvengano
le situazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13, comma 2,
della legge n. 580 del 1993;
h) l'art. 10 della legge regionale n. 7 del 1982, che
individua i compiti del consiglio, detterebbe una disciplina che non
è in linea con quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 580 del
1993, in quanto non prevede alcuni compiti che la norma statale
attribuisce al consiglio, quali la predisposizione e deliberazione
dello statuto e delle relative modifiche, e la determinazione degli
emolumenti per i componenti degli organi delle camere di commercio;
i) l'art. 11 della medesima legge regionale, concernente la
composizione e i compiti della giunta, contrasterebbe poi con i
principi di cui all'art. 14 della citata legge statale. Infatti: il
comma 1 dell'art. 11 disciplinerebbe la composizione, il numero e la
modalità di elezione dei componenti della giunta in maniera difforme
da quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge n. 580;
il comma 3 dell'art. 11 disciplinerebbe la nomina del vicepresidente
in modo contrastante con quanto è stabilito dall'art. 14, comma 3;
l) l'art. 12 e l'art. 16, comma 2, lettera b), della medesima
legge regionale, riguardanti l'elezione e la durata in carica del
presidente, non sarebbero conformi all'art. 16, comma 1, della legge
n. 580 del 1993;
m) l'art. 13 della medesima legge regionale, relativo alla
nomina e ai compiti del collegio dei revisori dei conti, non sarebbe
coerente con i principi di cui all'art. 17 della legge n. 580 del
1993 sotto più profili: sia per ciò che attiene all'individuazione
dei soggetti deputati alla designazione dei membri, sia per ciò che
riguarda i requisiti che devono avere i membri effettivi e i
supplenti, sia per ciò che concerne la nomina del presidente, le
funzioni di controllo (che la legge statale prevede più penetranti),
nonché le connesse responsabilità;
n) l'art. 16 della medesima legge regionale prevede modalità
di adozione delle deliberazioni camerali che non sarebbero conformi
ai principi stabiliti dall'art. 15 della legge n. 580 del 1993;
o) l'art. 19 della medesima legge regionale non sarebbe in
linea con l'art. 18 della legge statale in quanto non prevede la
nuova forma di finanziamento che, tra l'altro, indica anche criteri
per la determinazione del diritto annuale;
p) l'art. 21 della legge regionale n. 7 del 1982 e l'art. 11
della legge regionale n. 8 del 1980, riguardanti rispettivamente i
compiti e la qualifica di segretario generale, non sarebbero conformi
ai principi di cui all'art. 20 della legge n. 580 del 1993, che, tra
l'altro, al comma 2, disciplina la modalità per le nomine e i
requisiti necessari per ricoprire tale carica;
q) l'art. 22 della legge regionale n. 7 del 1982, attinente
alle unioni regionali, non sarebbe in linea con l'art. 6 della legge
n. 580 del 1993, laddove non prevede la maggioranza dei due terzi dei
componenti per la delibera dello statuto disciplinare dell'attività
dell'unione regionale;
r) gli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 22 del 1988, che
sostituiscono rispettivamente gli artt. 25 e 27 della legge regionale
n. 7 del 1982, concernenti l'indicazione delle deliberazioni camerali
soggette ad approvazione e controllo, contrasterebbero con la legge
n. 580 del 1993 in quanto non contemplano tra tali delibere quella
indicata nel comma 2 dell'art. 4 di tale legge, relativa alla
costituzione di aziende speciali, e inoltre prevedono una procedura
di controllo difforme da quella stabilita nell'art. 4, commi 5 e 6;
s) l'art. 29 della legge regionale n. 7 del 1982 non sarebbe
conforme ai principi di cui all'art. 5 della legge n. 580 del 1993,
in quanto tra i casi di scioglimento del consiglio non prevede quello
relativo alla mancata approvazione nei termini del bilancio
preventivo e del conto consuntivo [comma 1, lettera c)] e quello
relativo alla mancata elezione del presidente [comma 1, lettera d)];
t) l'art. 1 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, come
modificato dalla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18 e dalla
legge regionale n. 8 del 1987, contrasterebbe con i principi di cui
all'art. 19 della legge n. 580 del 1993, che prevede l'applicazione
al personale delle camere di commercio delle disposizioni della legge
n. 421 del 1992 e del decreto legislativo n. 29 del 1993: la
legislazione regionale, infatti, opera un rinvio alla normativa in
vigore relativa al personale della Regione Trentino-Alto Adige, che
non risulta essere stata adeguata ai principi generali del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche;
u) in particolare, sarebbe da censurare l'art. 5 della legge
regionale n. 8 del 1987, che sostituisce l'art. 6 della legge
regionale n. 8 del 1980, il quale prevede la presenza di organi
rappresentativi del personale in seno al consiglio per
l'organizzazione e il personale, in contrasto con quanto disposto
dall'art. 48 del decreto legislativo n. 29 del 1993; così anche
l'art. 7 della stessa legge regionale, che sostituisce l'art. 4 della
legge regionale n. 8 del 1980 [recte: n. 18 del 1983], e che rimanda
all'art. 20 della legge regionale n. 7 del 1982 per la disciplina
delle procedure concorsuali, sarebbe illegittimo in quanto fa
riferimento a una normativa in contrasto con il decreto legislativo
n. 29 del 1993, il quale esclude che possa far parte delle
commissioni di concorso un rappresentante del personale.
2. - Con atto depositato il 7 novembre 1994 si è costituita in
giudizio la Regione Trentino-Alto Adige, chiedendo il rigetto del
ricorso.
Con successiva memoria, la difesa della Regione afferma che la
sua costituzione in giudizio - avvenuta nel ventesimo giorno dal
termine stabilito per il deposito del ricorso, notificato l'8 ottobre
- va ritenuta tempestiva, in quanto al procedimento de quo non
andrebbe applicato l'art. 23 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale (secondo il quale "la parte
convenuta può presentare deduzioni e costituirsi entro venti giorni
da quello del deposito del ricorso"), ma, in virtù dell'esplicito
richiamo operato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992,
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per cui, ai sensi
dell'art. 25 della stessa legge e dell'art. 3 delle citate norme
integrative, la costituzione in giudizio deve avvenire nel termine di
venti giorni dalla pubblicazione del ricorso nella Gazzetta
Ufficiale.
Nel merito, la Regione sostiene che la vigente legislazione
regionale, emanata nell'esercizio della potestà legislativa primaria
in materia di ordinamento delle camere di commercio, ha anticipato la
riforma statale, e che le due discipline, statale e regionale, non
sono mai state così simili e corrispondenti. Inoltre, essa ritiene
che non si possa far derivare dallo svolgimento, da parte delle
camere di commercio, di "funzioni di primario livello pubblico" il
carattere di norme di principio - vincolanti anche le regioni
speciali - della intera normativa statale in materia. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino
Alto-Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e
leggi regionali e provinciali nonché la potestà statale di
indirizzo e coordinamento), impugna una serie di disposizioni
contenute in leggi della Regione Trentino-Alto Adige, a partire dalla
legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, per mancato adeguamento ai
principi stabiliti dalla legge statale 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura), la quale ha sostituito il sistema istituito dal decreto
legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 (in particolare
con la norma transitoria dell'art. 9), a sua volta sostitutivo dei
consigli e degli uffici provinciali dell'economia corporativa
istituiti con r.d. 20 settembre 1934, n. 2011. Ritiene il ricorrente
che il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura operato con la legge n. 580 del 1993, relativamente alla
loro natura giuridica di enti autonomi di diritto pubblico, alle loro
funzioni, alla composizione e al funzionamento dei loro organi e alla
natura giuridica del loro rapporto col personale dipendente, abbia
comportato l'introduzione di norme di principio cui anche la Regione
Trentino-Alto Adige deve adeguarsi nell'esercizio della potestà
legislativa che le è riconosciuta dall'art. 4, numero 8), dello
statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), il quale prevede in
materia di "ordinamento delle camere di commercio" una competenza da
esercitarsi nel rispetto "delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica".
Le numerose censure mosse alla legislazione regionale impugnata
possono raggrupparsi a seconda che riguardino:
a) la natura delle camere di commercio e i loro poteri di
autonomia, in particolare statutaria (art. 1 della legge regionale,
in relazione all'art. 1, comma 1, della legge statale);
b) le loro attribuzioni (art. 3 della legge regionale, in
relazione all'art. 2, commi 3 e 4, della legge statale);
c) il numero dei componenti il consiglio delle camere di
commercio e i criteri della sua composizione, che non comprende, in
particolare, la rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e delle associazioni di tutela dei consumatori (art. 6
della legge regionale, in relazione all'art. 10 della legge dello
Stato);
d) i criteri di designazione dei consiglieri (art. 7 della
legge regionale, in relazione agli artt. 10, comma 2, e 12, della
legge dello Stato);
e) i requisiti soggettivi per la nomina a consigliere e le
cause di ineleggibilità e di decadenza (artt. 8, 9 e 15 della legge
regionale, come sostituiti dagli artt. 3, 4 e 6 della legge regionale
n. 22 del 1988, in relazione all'art. 13 della legge dello Stato);
f) i compiti del consiglio (art. 10 della legge regionale, in
riferimento all'art. 11 della legge dello Stato);
g) la composizione, il metodo di elezione e i compiti della
giunta e l'elezione e la durata in carica del presidente (artt. 11,
12 e 16, comma 2, lettera b), della legge regionale, in relazione
agli artt. 14 e 16 della legge dello Stato);
h) la struttura, i requisiti dei componenti, il potere di
designazione, la nomina del presidente del collegio dei revisori dei
conti, nonché la natura del controllo da esso esercitato e le
relative responsabilità (art. 13 della legge regionale, in relazione
all'art. 17 della legge statale);
i) le modalità di adozione delle delibere camerali (art. 16
della legge regionale, rispetto all'art. 15 della legge statale);
l) le modalità del finanziamento delle camere, con
particolare riferimento al "diritto annuale" a carico delle imprese
(art. 19 della legge regionale, rispetto all'art. 18 della legge
statale);
m) i compiti, la qualifica, le modalità di nomina e i
requisiti del segretario generale (art. 21 della legge regionale in
questione e art. 11 della legge regionale n. 8 del 1980, rispetto
all'art. 20 della legge statale);
n) le modalità di adozione dello statuto disciplinare delle
attività dell'unione regionale delle camere (art. 22 della legge
regionale, rispetto all'art. 6 della legge statale);
o) l'ampiezza del controllo sulle delibere delle camere e il
procedimento relativo (artt. 25 e 27 della legge regionale, come
sostituiti dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 22 del 1988,
rispetto all'art. 4 della legge statale);
p) i casi di scioglimento del consiglio camerale (art. 29
della legge regionale, rispetto all'art. 5 della legge statale);
q) la disciplina generale del rapporto di impiego del
personale dipendente (art. 1 della legge regionale n. 8 del 1980,
come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1987, in
connessione con la disciplina contenuta nelle leggi regionali n. 18
del 1983 e n. 8 del 1987, rispetto all'art. 19 della legge statale)
e, nell'ambito di questo motivo di doglianza, la disciplina del
consiglio per l'organizzazione del personale (art. 5 della legge
regionale n. 8 del 1987, in relazione a quanto previsto dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, richiamato dall'art. 19 della
legge n. 580 del 1993) e la normativa in tema di procedure
concorsuali (art. 7 della stessa legge regionale n. 8 del 1987,
rispetto a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 29 del
1993).
2. - La Regione Trentino-Alto Adige si è costituita in giudizio
ma tale costituzione non può ritenersi tempestiva. Poiché il
deposito del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri presso
la Corte costituzionale è avvenuto il 15 ottobre 1994, e quello
dell'atto di costituzione in giudizio della Regione resistente il
7 novembre 1994, il termine di "venti giorni da quello del deposito
del ricorso", previsto dall'art. 23, ultimo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale con
riguardo ai giudizi di legittimità costituzionale in via principale
tra i quali rientrano quelli per "mancato adeguamento" a norma
dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 266 del 1992 non
può ritenersi essere stato rispettato. Di fronte all'inequivoca
portata della norma che prevede il termine in questione, termine di
carattere perentorio (tra le molte, sentenze nn. 191 del 1980, 72 del
1981, e ordinanza n. 109 del 1975), non vale la tesi della Regione
resistente che argomenta la tempestività della sua costituzione in
giudizio sulla base della considerazione che tale termine
decorrerebbe non già dal deposito del ricorso - come stabilito - ma
dal termine "previsto per il deposito" cioè, nel caso di specie, dal
18 ottobre, con la conseguenza che il deposito della memoria di
costituzione della Regione resistente sarebbe avvenuto nei venti
giorni a tal fine previsti. La lettera della norma esclude la
possibilità di tale interpretazione (sentenze nn. 71 del 1982 e 155
del 1985). Alla stregua della normativa vigente, pertanto, la
costituzione in giudizio della Regione Trentino-Alto Adige deve
essere dichiarata inammissibile.
3. - Nel merito, il ricorso del Presidente del Consiglio è solo
parzialmente fondato.
3.1. - La legge n. 580 del 1993, con la quale è stato operato il
"riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura", è il risultato di una gestazione protratta per più
legislature, vigente il decreto legislativo luogotenenziale n. 315
del 1944, con il quale si provvide ad abolire il precedente sistema
di organizzazione degli interessi economici in ambito provinciale,
facente allora capo ai consigli e agli uffici dell'economia
corporativa, disciplinati dal r.d. n. 2011 del 1934, adottato dopo
che le originarie camere create con la legge 6 luglio 1862, n. 680,
erano state abolite dalla legge 18 aprile 1926, n. 731. La
soppressione del sistema corporativo portò all'istituzione in ogni
capoluogo di provincia di una camera di commercio, industria e
agricoltura, ente di diritto pubblico, avente compiti di
coordinamento e di rappresentanza degli interessi commerciali,
industriali e agricoli della provincia ed esercitante i poteri in
precedenza attribuiti ai consigli dell'economia. Le nuove camere,
secondo il disegno del decreto legislativo luogotenenziale, avrebbero
dovuto essere amministrate da un consiglio, composto ed eletto
secondo criteri di rappresentanza degli interessi economici locali,
in base a norme da emanarsi con un successivo decreto legislativo
(artt. 4 e 8). L'art. 9 prevedeva che, fino all'elezione del
consiglio, l'amministrazione delle camere sarebbe stata affidata a
una giunta composta da un presidente e da quattro membri nominati -
il presidente - dal Ministro per l'industria e il commercio, di
concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste (e, a norma
dell'art. 64 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, col presidente della
giunta regionale) e - i quattro membri, da scegliersi uno tra i
commercianti, uno tra gli industriali, uno tra gli agricoltori e uno
tra i lavoratori (secondo la dizione del secondo comma dell'art. 9) -
dal prefetto con l'approvazione del Ministro per l'industria e il
commercio.
Non essendo stato emanato il decreto legislativo previsto
dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944,
le camere di commercio, industria e agricoltura furono rette
"transitoriamente" per cinquant'anni dalle giunte camerali previste
dal citato art. 9, la cui composizione fu successivamente integrata
con esponenti di altri settori o figure del mondo produttivo (legge
12 luglio 1951, n. 560 e legge 29 dicembre 1956, n. 1560), ciò che
giustificò la denominazione di camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura stabilita dalla legge 26 settembre 1966,
n. 792. Rimase così in vita per un lungo arco di tempo una formula
organizzativa in cui non solo, secondo tradizione, la funzione
rappresentativa e organizzativa degli interessi economici veniva a
sommarsi a poteri pubblicistici di carattere amministrativo, ma
soprattutto nella quale carattere locale degli interessi e matrice
statale degli organi chiamati a rappresentarli convivevano in una
figura istituzionale difficilmente definibile. Il sistema venutosi a
creare non risultava chiaramente inquadrabile nell'organizzazione dei
poteri locali prevista dalla Costituzione nella quale le camere, una
volta mantenute in vita, avrebbero dovuto essere inserite, e poneva
problemi di coesistenza tra le funzioni regionali e quelle delle
camere di commercio negli stessi ambiti di competenza. Nel riordino
delle funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali che
portò al d.P.R. n. 616 del 1977, fu stabilito il trasferimento alle
regioni delle funzioni amministrative allora esercitate dalle camere
di commercio nelle materie trasferite o delegate alle regioni stesse
(art. 64, primo comma) ma il nodo della configurazione istituzionale
delle camere non fu sciolto. Venne stabilito, ancora una volta in via
transitoria, che "le funzioni istituzionali e le restanti funzioni
amministrative [sarebbero state] esercitate dalle camere di commercio
sulla base della legge di riforma dell'ordinamento camerale e del
relativo finanziamento" (art. 64, secondo comma).
La riforma contenuta nella legge n. 580 del 1993, del mancato
adeguamento alla quale da parte della legislazione della Regione
Trentino-Alto Adige si duole il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ha alle spalle la vicenda così sommariamente ricostruita.
Di contro, la Regione Trentino-Alto Adige, disponendo unica tra tutte
le regioni di una propria potestà legislativa in materia, ha essa
stessa delineato nel corso degli anni un proprio ordinamento
camerale, facente capo alla legge regionale n. 7 del 1982 (oggetto di
successive modificazioni) che ha introdotto rilevanti innovazioni
rispetto al sistema previsto dalla legislazione statale allora in
vigore, costituita ancora, come si è detto, dalle norme provvisorie
contenute nel decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944. La
Regione, prima, e lo Stato, poi, hanno quindi operato una propria
riforma e, nel presente giudizio, si chiede se quella precedente
della Regione, per non essere (stata) adeguata a quella successiva
dello Stato, sia incostituzionale.
3.2. - Il problema dell'adeguamento della legislazione regionale
a quella statale in materia di ordinamento delle camere di commercio
si pone nei termini indicati dall'art. 4 dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, come problema di coerenza rispetto alle
"norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica".
La nozione di "norme fondamentali di riforma economico-sociale"
che, come la Corte ha numerose volte precisato, deve essere
determinata in relazione a indici di valutazione oggettivi, che
vincolano lo stesso legislatore, cui non spetta un potere arbitrario
di qualificazione in tali termini delle norme che pone (sentenza
n. 349 del 1991) si ricava dall'esigenza di unità sotto il profilo
delle scelte politiche fondamentali della Repubblica, alla difesa
della quale tale limite è preordinato: dall'esigenza cioè che le
grandi scelte riformatrici poste con la legge dello Stato non siano
contraddette da orientamenti diversamente ispirati del legislatore
regionale. Della necessità di circoscrivere la nozione in questione
alle sole leggi effettivamente dotate di contenuto riformatore, per
non estenderla a ogni legge genericamente nuova, la giurisprudenza di
questa Corte è sempre stata consapevole, avendo costantemente
affermato che non qualsiasi modifica legislativa merita la
qualificazione di "riforma economico-sociale", ma solo quelle
innovazioni che corrispondono a scelte di "incisiva innovatività" in
settori qualificanti la vita sociale e, in particolare, quelle che
mirano a strutturare tali settori attraverso istituzioni che, per la
natura degli interessi che coinvolgono, non possono che valere su
tutto il territorio nazionale (da ultimo, sentenze nn. 406 del 1995 e
352 del 1996).
Alla luce dei criteri anzidetti, non v'è dubbio che la legge
n. 580 del 1993 debba ricomprendersi nella categoria delle leggi in
questione, le quali vincolano la potestà legislativa della Regione
Trentino-Alto Adige alla stregua dell'art. 4 del suo statuto.
Rispetto all'indefinibile situazione esistente in precedenza, le
camere di commercio sono state riqualificate come "enti autonomi di
diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il
sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle
economie locali" (art. 1), e che rappresentano nel proprio consiglio,
formato da componenti designati o eletti dalle organizzazioni delle
imprese, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli
utenti, la struttura economica locale (artt. 10 e 12). Si è venuto
così a configurare un ente pubblico locale dotato di autonomia
funzionale, che entra a pieno titolo, formandone parte costitutiva,
nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell'art. 118 della
Costituzione, diventando anche potenziale destinatario di deleghe
dello Stato e della Regione (art. 2, comma 1). Non c'è dubbio quindi
che, per questo suo contenuto, la legge in questione presenta i
caratteri della "riforma economico-sociale" alla quale la
legislazione regionale deve attenersi.
Il suddetto carattere di "riforma economico-sociale" da
riconoscersi alla legge n. 580 del 1993 non significa peraltro che
uguale carattere debba essere riconosciuto a tutte le disposizioni
della legge dello Stato che determinano la struttura, le funzioni, la
composizione e il funzionamento degli organi e disciplinano il
rapporto d'impiego del personale delle camere di commercio, con la
conseguenza che la legislazione della Regione Trentino-Alto Adige
debba conformarsi a esse in ogni loro dettaglio. L'inaccettabilità
di tale proposizione - che pare sorreggere una parte delle doglianze
prospettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri - è resa
manifesta dalla conseguenza: la normazione regionale si ridurrebbe di
fatto a mera esecuzione o, al più, integrazione della legge dello
Stato, se questa ne prevedesse lo spazio ipotesi che, nella specie,
nemmeno si verifica, in quanto la legge n. 580 del 1993, per
l'attività normativa ulteriore che si rende necessaria ai fini
dell'attuazione delle sue prescrizioni, prevede regolamenti
governativi e ministeriali. Tutto ciò sarebbe in pieno contrasto con
l'ampiezza della potestà legislativa riconosciuta alla Regione
dall'art. 4, numero 8), del suo statuto speciale: una potestà che,
per la natura dei limiti che incontra, si usa definire di tipo
esclusivo, non essendo subordinata, a differenza di altro tipo di
potestà legislativa, nemmeno all'ordinario limite dei principi
stabiliti dalle leggi dello Stato.
Il vincolo per la legislazione regionale è invece limitato alle
"norme fondamentali" della legge di riforma, cioè a quelle che
contengono le opzioni di fondo che costituiscono l'ossatura
dell'intervento riformatore: "la qualifica di fondamentale da
attribuire alle norme della nuova disciplina può derivare dal
costituire esse un elemento coessenziale alla riforma
economico-sociale, in quanto la caratterizzano o formano la base del
suo sviluppo normativo"; dunque "non tutte le disposizioni, né il
loro compiuto tenore letterale, costituiscono 'norme fondamentali di
riforma economico-sociale' [...] ma solo i nuclei essenziali del
contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono, per i principi
enunciati o da esse desumibili" (sentenza n. 482 del 1995). A questa
precisazione è da aggiungere soltanto che partecipano della medesima
natura e godono pertanto della medesima protezione costituzionale
anche le norme che, pur non svolgendo di per sé la funzione di
gettare le basi della nuova disciplina, sono legate a quelle da un
rapporto di coessenzialità o di necessaria integrazione, tale che la
loro assenza, o la loro contraddizione da parte di altra normativa,
finirebbero per pregiudicare il raggiungimento degli obbiettivi
riformatori o per modificarne o snaturarne la portata (sentenze
nn. 99 del 1987 e 323 del 1998).
4. - Alla stregua di queste precisazioni, si può procedere
all'esame delle specifiche doglianze mosse, per "mancato adeguamento"
alla legge n. 580 del 1993, contro la legislazione della Regione
Trentino-Alto Adige in materia.
4.1. - Un primo gruppo di censure riguarda l'autonomia delle
camere, autonomia che, sancita nella legge dello Stato, non lo
sarebbe, o non lo sarebbe adeguatamente, nella legge della Regione.
La legge n. 580 del 1993 - a parte i poteri relativi alla tenuta
del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile,
disciplinati dall'art. 8 - attribuisce alle camere le "funzioni di
interesse generale per il sistema delle imprese" e per la cura dello
"sviluppo nell'ambito delle economie locali" (art. 1, comma 1),
nonché per il "supporto e la promozione di interessi generali delle
imprese" e - fatte salve le competenze delle amministrazioni statali
e delle regioni - quelle nelle materie amministrative economiche
relative al sistema delle imprese, nelle forme e con gli strumenti,
di natura essenzialmente non autoritativa, previsti dall'art. 2.
Tali funzioni si esercitano in un regime qualificato
dall'ampiezza della discrezionalità delle scelte consentite, dalla
limitazione dei controlli sugli atti e sugli organi e dall'esclusione
di poteri di ingerenza (diversi dalla semplice richiesta di riesame)
sul merito delle scelte stesse, nonché dal riconoscimento alle
camere della potestà statutaria (art. 3). Questa potestà è
configurata dalla legge dello Stato in termini assai ampi: essa è da
esercitare in conformità ai principi della legge e concerne
l'ordinamento e l'organizzazione delle camere, le competenze e le
modalità di funzionamento degli organi, la loro composizione per le
parti non disciplinate dalla legge [compresa la ripartizione dei
consiglieri secondo le caratteristiche economiche della
circoscrizione territoriale di competenza (art. 10, comma 2) e la
possibilità di sostituire il sistema di designazione e nomina nei
consigli previsto dalla legge (art. 12, commi 1-4) con quello
dell'elezione (art. 12, comma 5)] e le forme di partecipazione.
Tale regime è compendiato nella definizione delle camere quali
"enti autonomi" (art. 1, comma 1), principio informatore della
riforma - insieme a quello di rappresentatività del quale si dirà
in prosieguo - che, pur nell'ambito della tradizionale struttura
delle camere come enti pubblici (ancora art. 1, comma 1) - altro
principio fondativo della disciplina - costituisce, per così dire,
un riflesso nel loro regime giuridico dell'autonomia dei privati
operanti nel sistema delle attività economiche a esse facenti capo.
L'anzidetta definizione legislativa, per il suo carattere di
fondamento della nuova disciplina, mentre vale a condurre a unità di
ispirazione i singoli aspetti di quest'ultima, si impone come limite
(positivo) alla legislazione regionale esclusiva.
Di contro a questa impostazione della legge dello Stato, sta la
legislazione della Regione Trentino-Alto Adige. Essa indubbiamente,
per molti suoi aspetti, costituisce un'anticipazione della legge di
riforma statale nel senso di una disciplina delle camere di maggiore
garanzia, rispetto alla situazione risultante dal decreto legislativo
luogotenenziale n. 315 del 1944, nei confronti dell'amministrazione,
statale o, nel caso del Trentino-Alto Adige, regionale. Ma questa
legge, definendo le camere di Trento e di Bolzano "enti locali non
territoriali" - definizione generica, compatibile con soluzioni
istituzionali negatrici di ogni manifestazione di autonomia e perfino
con una configurazione delle camere come enti strumentali di altri
enti pubblici - non si spinge fino a riconoscerne il carattere di
ente autonomo. C'è dunque su questo punto un contrasto con la
legislazione dello Stato: un contrasto non soltanto formale o di
parole - poiché si tratta di definizione legislativa non solo
descrittiva ma anche normativa - che la Regione, a norma dello
statuto e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, era
tenuta a eliminare adeguandosi alla legislazione dello Stato che la
vincola.
Che la legislazione regionale, sul punto dell'autonomia da
riconoscersi alle camere, non sia allineata a quella statale risulta
specificamente dal fatto che essa non prevede un aspetto che di tale
autonomia, secondo quest'ultima, è qualificante, vale a dire la
potestà statutaria. Nulla è detto in proposito, in particolare,
nell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 1982 che definisce i
compiti del consiglio camerale. È bensì vero che la Regione
Trentino-Alto Adige, con l'art. 1 della legge regionale 14 agosto
1999, n. 5 (Norme in materia di ordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di
Bolzano), ha stabilito che i consigli delle camere di Trento e di
Bolzano "definiscono, previo esame con le organizzazioni sindacali
del personale camerale, i principi fondamentali dell'organizzazione,
le strutture organizzative, le modalità di preposizione alle
medesime, la dotazione organica complessiva, nell'ambito della
dotazione complessiva le dotazioni organiche per le singole
qualifiche". Tale potestà normativa, peraltro, riguardando soltanto
aspetti dell'organizzazione amministrativa delle camere, non
equivale, né formalmente, né sostanzialmente, a una potestà
statutaria e, in particolare, a quella prevista negli artt. 3 e 11
della legge dello Stato.
Pertanto, deve ritenersi l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge regionale n. 7 del 1982, nella parte in cui,
definendo la natura delle camere di commercio, manca di qualificarle
come enti dotati di autonomia, nonché dell'art. 10 della medesima
legge regionale, nella parte in cui, indicando i poteri del consiglio
camerale, manca di inserire tra questi l'approvazione dello statuto
dell'ente, senza disciplinarne contenuti e procedura conformemente ai
principi della legge statale.
4.2. - Altro aspetto fondamentale di principio della disciplina
di riforma, chiamato in causa dal ricorso in esame, è la
configurazione delle camere non solo come rappresentanti ma,
soprattutto, come enti rappresentativi della rete dei soggetti che,
secondo la legge, costituiscono la struttura dell'economia
provinciale: configurazione che non corrisponde a un'espressa dizione
definitoria, analoga a quella che esprime il principio di autonomia,
ma che si ricava inequivocabilmente dalla volontà del legislatore,
consegnata ai lavori parlamentari relativi alla legge n. 580 del
1993, di differenziare, proprio e innanzitutto su questo punto, il
nuovo regime da quello provvisoriamente vigente dal 1944 e, quel che
più conta, che risulta dalla disciplina riguardante l'organo su cui
fa perno l'organizzazione delle camere. Il carattere rappresentativo
del consiglio camerale, organo che esprime gli altri organi di
governo - il presidente e la giunta - ed è chiamato ad assumere le
deliberazioni principali di competenza delle camere stesse (artt. 1,
comma 3, 3, comma 2, e 11), risulta dall'art. 12 della legge, il
quale stabilisce che la scelta dei consiglieri avviene tramite
designazione da parte dei soggetti da rappresentare (comma 1),
ovvero, ove così sia stabilito dallo statuto per i rappresentanti
delle categorie produttive, tramite elezione diretta (comma 5).
Ma ente rappresentativo di chi? Il lato sostanziale della
rappresentatività, relativo all'individuazione dei soggetti formanti
il sistema economico facente capo alle camere, è essenziale quanto
quello formale, concernente il principio rappresentativo, relativo al
metodo di provvista dei componenti il consiglio (designazione o
elezione).
La legge n. 580 del 1993 non si limita a prevedere che i
componenti del consiglio sono designati (salva l'ipotesi
dell'elezione diretta) dalle imprese appartenenti ai settori
dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del
commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei
trasporti e spedizioni, del turismo e agli altri settori di rilevante
interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, ma
aggiunge altresì una rappresentanza delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti (artt. 10, commi 2-7; 12, comma 1). La
definizione di questo spettro di soggetti interessati alla
rappresentanza qualifica in senso fortemente innovativo la struttura
delle camere attuali rispetto a quelle esistenti sotto il regime del
decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944. Quest'ultimo,
quanto alla composizione del consiglio elettivo, rinviava a un
decreto legislativo mai emanato e, in attesa, prevedeva una giunta i
cui membri erano scelti fra i commercianti, gli industriali, gli
agricoltori e i lavoratori (art. 9, comma 2).
La legislazione regionale, sul punto del carattere
rappresentativo del consiglio, dopo avere definito le camere enti "a
struttura rappresentativa" (art. 1, comma 1, della legge regionale
n. 7 del 1982) e avere attribuito loro "funzioni di rappresentanza
unitaria delle categorie economiche in esse operanti" (art. 2),
stabilisce che i quattro quinti dei componenti il consiglio
rappresentano gli imprenditori, ivi compresi i lavoratori autonomi, e
un quinto i liberi professionisti (art. 6). Alle nomine si provvede
da parte della giunta regionale su designazione delle associazioni di
categoria maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia,
nonché degli ordini professionali (art. 7, comma 1). Gli specifici
settori economici e le categorie professionali da considerarsi ai
fini della designazione sono determinati dalla giunta regionale
(art. 7, comma 2).
È evidente che, su questi aspetti essenziali della materia, la
legislazione regionale si discosta dai principi della riforma dello
Stato. Nella Regione Trentino-Alto Adige, la determinazione dei
soggetti economici rappresentati nelle camere si differenzia, per
difetto e per eccesso, rispetto a quanto avviene negli ambiti
provinciali delle altre regioni, alterando così il carattere
rappresentativo dell'ente, quale stabilito, con norma fondamentale di
riforma, dalla legge dello Stato.
A ciò è da aggiungere che la legge regionale attribuisce alla
giunta regionale poteri determinanti circa l'individuazione dei
settori economici e delle categorie professionali da considerare ai
fini della richiesta di designazione dei membri del consiglio
(art. 7, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1982, come
modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 14 del 1983), senza
prevedere strumenti di partecipazione o tutela dei potenziali
interessati (del tipo ad esempio di quelli indicati dall'art. 12,
comma 3, della legge n. 580 del 1993) e, soprattutto, senza
attribuire agli statuti camerali (come si è visto, non previsti
dalla legislazione regionale) la possibilità di definire la
ripartizione dei consiglieri in rappresentanza dei diversi settori
economici (come invece è fatto dall'art. 10, comma 2, della legge
statale). Tutto ciò, oltre a finire per incidere sulla struttura
rappresentativa dell'ente, viola altresì il principio di autonomia
di cui già si è detto, attribuendo, in Trentino-Alto Adige,
all'autorità regionale poteri interferenti con la struttura delle
camere sconosciuti altrove.
Anche per questi aspetti attinenti al principio di
rappresentatività deve dunque rilevarsi che la Regione Trentino-Alto
Adige ha mancato di adeguarsi alla legislazione dello Stato e,
pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale
degli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 7 del 1982.
5. - Altre censure proposte dal Governo sono invece infondate.
Esse muovono dal presupposto che qualunque deviazione dalla specifica
disciplina posta dalla legge dello Stato, qualunque disposizione
della legge regionale "non in linea" (come si esprime il ricorso) con
una corrispondente disposizione della legge statale costituisca
un'esorbitanza dai limiti della competenza legislativa della Regione:
il che, come detto in precedenza, non è esatto. Nella specie, è
questione esclusivamente di rispetto di "norme fondamentali delle
riforme economico-sociali della Repubblica" o, se del caso, come il
ricorso del Governo si limita ad adombrare, di "armonia con la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato"
(secondo la dizione dell'art. 4 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), cosicché non ogni mancata corrispondenza tra
disciplina posta dallo Stato e disciplina posta dalla Regione si
risolve di per sé in illegittimità di quest'ultima.
Questa ragione di rigetto delle censure in esame è assorbente
rispetto ad altre considerazioni che pur potrebbero valere a
contrastare l'interpretazione data dal Governo di questa o quella
disposizione di legge regionale (ad esempio l'art. 3 della legge
regionale n. 7 del 1982, in tema di attribuzioni e compiti delle
camere, l'art. 7, in tema di nomina a membro del consiglio camerale
di cittadini comunitari; l'art. 10, in tema di funzioni del consiglio
[salvo che, per quanto si è detto, in relazione alla potestà
statutaria]; l'art. 19, in tema di finanziamento delle camere con
riferimento al cosiddetto "diritto annuale" introdotto dal d.-l.
22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 28 febbraio 1982,
n. 51; l'art. 29 circa i casi di scioglimento del consiglio
camerale), delle quali sarebbero invece sostenibili interpretazioni
conformi alla legislazione statale.
Non attengono dunque a quel nucleo normativo indisponibile da
parte del legislatore regionale (o, comunque, nessun argomento è
portato a favore di tale attinenza):
a) le disposizioni, nelle parti invocate dal ricorrente,
contenute nella legge dello Stato relative alle specifiche
attribuzioni delle camere indicate dall'art. 2 (in riferimento
all'art. 3 della legge regionale n. 7 del 1982);
b) le disposizioni sulla composizione in dettaglio del
consiglio, sulla sua costituzione, sui requisiti e le cause ostative
per la nomina, sulle cause di decadenza, contenute negli artt. 10,
12, 13 [in riferimento agli artt. 6, 7, 8 (come modificato
dall'art. 3 della legge regionale n. 22 del 1988), 9 (come modificato
dall'art. 4 della legge regionale n. 22 del 1988), 15 (come
modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 22 del 1988) della
legge regionale n. 7 del 1982], salvo quanto detto sul carattere
rappresentativo del consiglio;
c) le disposizioni concernenti la specificazione dei compiti
del consiglio, contenute nell'art. 11 (in riferimento all'art. 10
della legge regionale n. 7 del 1982), salvo quanto detto a proposito
della potestà statutaria;
d) le disposizioni relative alla giunta camerale e al
presidente contenute negli artt. 14 e 16 (in riferimento agli
artt. 11, 12 e 16, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 7
del 1982);
e) le disposizioni sul collegio dei revisori dei conti,
contenute nell'art. 17 (in riferimento all'art. 13 della legge
regionale n. 7 del 1982);
f) le disposizioni di dettaglio circa le riunioni e le
deliberazioni del consiglio, contenute nell'art. 15 (in relazione
all'art. 16 della legge regionale n. 7 del 1982);
g) le disposizioni sul finanziamento contenute nell'art. 18
(in riferimento all'art. 19 della legge regionale n. 7 del 1982),
stante comunque il riferimento che la legge regionale fa analogamente
all'art. 3 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia
di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e
torbiere, commercio, fiere e mercati) - alle previsioni delle leggi
dello Stato;
h) le disposizioni circa il segretario generale contenute
nell'art. 20 (in riferimento all'art. 21 della legge regionale n. 7
del 1982, integrato dall'art. 11 della legge regionale n. 8 del
1980);
i) la disposizione dell'art. 6 sulle modalità di
deliberazione richieste per la creazione dell'unione regionale delle
camere (in relazione all'art. 22 della legge regionale n. 7 del 1982,
che prevede comunque una procedura di garanzia che si ispira al
medesimo principio accolto dalla legge statale);
l) le disposizioni dell'art. 4 circa l'ambito e le procedure
di controllo delle delibere consiliari (in relazione agli artt. 25 e
27 della legge regionale n. 7 del 1982, sostituiti dagli artt. 8 e 9
della legge regionale n. 22 del 1988);
m) le disposizioni dell'art. 5, circa lo scioglimento dei
consigli (in relazione all'art. 29 della legge regionale n. 7 del
1982).
6.1. - Quanto alla censura mossa all'art. 1 della legge regionale
n. 8 del 1980, sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 8 del
1987, perché, disciplinando lo stato giuridico e il trattamento
economico del personale delle camere attraverso un rinvio alla
disciplina generale concernente il personale della Regione
Trentino-Alto Adige, non renderebbe applicabili le disposizioni della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e del decreto legislativo n. 29 del
1993 secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 580 del
1993, essa risulta inammissibile. Della disposizione impugnata il
Governo si duole non per il suo contenuto di norma di rinvio, priva
di per sé di autonomo contenuto; la sua illegittimità deriverebbe
dall'illegittimità delle norme alle quali è operato il rinvio,
cioè della disciplina dettata dalla Regione Trentino-Alto Adige per
il proprio personale. Senonché, tale illegittimità non è in alcun
modo motivata ma è solo apoditticamente affermata, venendo così a
mancare un elemento essenziale del ricorso che, come già affermato
da questa Corte (sentenza n. 384 del 1999), ne condiziona
l'ammissibilità.
In realtà, la censura sollevata rispetto al caso particolare
della disciplina dell'impiego dei dipendenti delle camere di
commercio rifluisce nella più generale vicenda concernente
l'adeguamento di tale disciplina alla normativa statale di riforma
contenuta nella legge n. 421 del 1992 e nel decreto legislativo n. 29
del 1993: una vicenda rispetto alla quale - come ricorda il ricorso
del Governo - si è inserito anche un ricorso per mancato adeguamento
a norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 266 del
1992. Dalla conclusione di essa, per il tramite della norma di rinvio
oggetto del presente ricorso, troverà soluzione anche il problema
più circoscritto che esso pone rispetto alla disciplina dell'impiego
dei dipendenti delle camere di commercio.
6.2. - Infine, sempre con riguardo alla disciplina del rapporto
di impiego vigente per le camere di commercio, quanto alla doglianza
relativa all'art. 6 della legge regionale n. 8 del 1980 (sostituito
dall'art. 5 della legge regionale n. 8 del 1987), in tema di
composizione del consiglio per l'organizzazione e il personale, mossa
poiché prevede la presenza di rappresentanti del personale, in
contrasto con la disciplina dettata dall'art. 48 del decreto
legislativo n. 29 del 1993 (decreto richiamato dall'art. 19 della
legge n. 580 del 1993), nonché quanto alla difficilmente decifrabile
doglianza mossa all'art. 4 della legge regionale n. 18 del 1983
(sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1987, ed
erroneamente indicato nel ricorso come art. 4 della legge regionale
n. 8 del 1980), il quale, rimandando all'art. 20 della legge
regionale n. 7 del 1982 la disciplina delle procedure di concorso,
farebbe riferimento a una normativa in contrasto con il decreto
legislativo n. 29 del 1993, basta rilevare che le disposizioni di
tale decreto, contenente la riforma dell'impiego pubblico,
costituiscono, per espressa dizione del suo art. 1, comma 3, principi
fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, non
vincolanti di per sé la potestà legislativa della Regione
Trentino-Alto Adige nelle materie attribuite alla competenza
legislativa prevista dall'art. 4 del suo statuto, tra le quali
rientrano tanto quella dell'ordinamento delle camere di commercio
(n. 8) quanto quella dell'ordinamento degli uffici regionali e del
personale ad essi addetto (n. 1). Riguardo ai principi desumibili
dall'art. 2 della legge n. 421 del 1992 (sulla cui base è stato
emanato il decreto legislativo n. 29 del 1993), principi che il comma
2 dello stesso art. 2 e l'art. 3 del decreto legislativo n. 29
qualificano come norme fondamentali di riforma economico-sociale
della Repubblica, e quindi vincolanti anche la potestà legislativa
della Regione Trentino-Alto Adige prevista dall'art. 4 dello statuto,
nulla è dato da essi evincere né il ricorrente evince che possa
rilevare per sostenere le censure in esame.
Tali questioni debbono pertanto essere dichiarate non fondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti
disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto
1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano):
a) art. 1, nella parte in cui determina la natura delle
camere di commercio in contrasto con il principio di autonomia,
risultante dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580
(Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura);
b) art. 10, nella parte in cui prevede i compiti del
consiglio camerale in contrasto con il principio di autonomia
statutaria delle camere, risultante dall'art. 3 della legge n. 580
del 1993, e con il principio della competenza statutaria del
consiglio stesso, risultante dall'art. 11 della medesima legge;
c) artt. 6 e 7, nella parte in cui disciplinano la
composizione del consiglio camerale in contrasto con il principio di
rappresentatività risultante dall'art. 12 della legge n. 580 del
1993;
2) Dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 6 e 7 [per le parti non dichiarate
incostituzionali], 8, 9, 10 [per la parte non dichiarata
incostituzionale], 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 29 della
legge regionale n. 7 del 1982; degli artt. 1 e 2 della legge
regionale 9 novembre 1983, n. 14 (Modifiche alla legge regionale
9 agosto 1982, n. 7 "Ordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano"); degli
artt. 3, 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 22
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7,
modificata dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 14,
sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento e di Bolzano); dell'art. 11 della legge
regionale 22 maggio 1980, n. 8 (Norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano),
sollevate, per violazione dell'art. 4, numero 8), dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),
in relazione agli artt. 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 e 20 della legge n. 580 del 1993, con il ricorso indicato in
epigrafe;
3) Dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n. 8 del 1980,
sostituito dall'art. 5 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 8
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 e
alla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, recanti norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e
di Bolzano), e dell'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1983,
n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980,
n. 8, contenente "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano"), sostituito
dall'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1987, sollevate, in
riferimento all'art. 19 della legge n. 580 del 1993, con il ricorso
indicato in epigrafe;
4) Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 8 del 1980,
sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1987,
sollevata, in riferimento all'art. 19 della legge n. 580 del 1993,
con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:477 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte