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I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonche' dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentativita' in ambito provinciale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalita' relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalita' per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentativita' delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche' all'elezione dei membri della giunta. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta regionale. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalita' per l'elezione di cui al comma 5, prev- edendo in particolare:

  • a)l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;
  • b)l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
  • c)la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1994 al 12 marzo 2010

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 23/2026

    Illegittimità dichiarata
    5 marzo 2026

    Le norme regolamentari non possono formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale –limitato alla cognizione delle leggi e degli atti aventi forza di legge – a meno che non specifichino la norma primaria, nel qual caso lo scrutinio di legittimità costituzionale può estendersi anche a esse; tale eccezione riguarda esclusivamente le ipotesi in cui la norma primaria già contenga il precetto ritenuto lesivo, che la norma secondaria si limita a dettagliare, cioè le ipotesi in cui le specificazioni espresse dalla normativa secondaria siano strettamente collegate al contenuto di quella primaria, ovvero tra esse sussista un nesso stretto di specificazione qualificata. (Precedenti: S. 174/2023 - mass. 45731; S. 263/2022; S. 92/2021 – mass. 43868; S. 241/2019 – mass. 41717; S. 3/2019 – mass. 40327; S. 224/2018 – mass. 40931; S. 200/2018 – mass. 40352; S. 16/2017 – mass. 39240; S. 178/2015 – mass. 38539; S. 427/2000 – mass. 25742; S. 1104/1988 – mass. 13183; O. 254/2016 – mass. 39138; O. 156/2013 – mass. 37172; O. 37/2007 – mass. 31013; O. 401/2006 – mass. 30822-30823; O. 125/2006 – mass. 30290; O. 389/2004 – mass. 28935).Dal momento che le norme regolamentari non possono essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale spetta al giudice a quo interpretarle in maniera conforme alla legge e, prima ancora, alla Costituzione, ricorrendo, in caso di antinomia non sanabile, alla loro caducazione, ove siano state impugnate, ovvero, in caso contrario, alla loro disapplicazione. (Precedenti: S. 174/2023 - mass. 45731; S. 133/1992; S. 102/1972).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, per il caso di accoglimento di una delle altre questioni, dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 97 Cost., dell’art. 12 della legge n. 580 del 1993 che disciplina le procedure di rinnovo del consiglio camerale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale fonte primaria si limita, infatti, a dettare il principio generale della rappresentatività nella circoscrizione interessata mentre il precetto di cui il rimettente si duole – ovvero la possibilità per le organizzazioni imprenditoriali aventi natura interprovinciale o regionale di partecipare alla procedura di rinnovo in esame solo in caso di assenza di un loro livello nazionale – deriva dal combinato disposto delle norme secondarie, di cui ai commi 2 e 6 dell’art. 2 del d.m. n. 156 del 2011, le quali, non specificando la norma primaria, non possono essere oggetto del giudizio di costituzionalità).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 97 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art12 · fonte su Normattiva