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(( I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonche' dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentativita' in ambito provinciale, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche; anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente. E' fatta salva la possibilita' per le imprese di essere iscritte a piu' associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalita' relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonche' all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalita' sono apportate le successive modifiche. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta regionale. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalita' indicate al decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentativita' nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalita' di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalita' di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 4. Il consiglio puo' comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purche' siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8. 9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalita' per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare:

  • c)la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23

12

Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge".

Testo in vigore dal 12 marzo 2010 al 10 dicembre 2016

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 23/2026

    Illegittimità dichiarata
    5 marzo 2026

    Le norme regolamentari non possono formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale –limitato alla cognizione delle leggi e degli atti aventi forza di legge – a meno che non specifichino la norma primaria, nel qual caso lo scrutinio di legittimità costituzionale può estendersi anche a esse; tale eccezione riguarda esclusivamente le ipotesi in cui la norma primaria già contenga il precetto ritenuto lesivo, che la norma secondaria si limita a dettagliare, cioè le ipotesi in cui le specificazioni espresse dalla normativa secondaria siano strettamente collegate al contenuto di quella primaria, ovvero tra esse sussista un nesso stretto di specificazione qualificata. (Precedenti: S. 174/2023 - mass. 45731; S. 263/2022; S. 92/2021 – mass. 43868; S. 241/2019 – mass. 41717; S. 3/2019 – mass. 40327; S. 224/2018 – mass. 40931; S. 200/2018 – mass. 40352; S. 16/2017 – mass. 39240; S. 178/2015 – mass. 38539; S. 427/2000 – mass. 25742; S. 1104/1988 – mass. 13183; O. 254/2016 – mass. 39138; O. 156/2013 – mass. 37172; O. 37/2007 – mass. 31013; O. 401/2006 – mass. 30822-30823; O. 125/2006 – mass. 30290; O. 389/2004 – mass. 28935).Dal momento che le norme regolamentari non possono essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale spetta al giudice a quo interpretarle in maniera conforme alla legge e, prima ancora, alla Costituzione, ricorrendo, in caso di antinomia non sanabile, alla loro caducazione, ove siano state impugnate, ovvero, in caso contrario, alla loro disapplicazione. (Precedenti: S. 174/2023 - mass. 45731; S. 133/1992; S. 102/1972).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, per il caso di accoglimento di una delle altre questioni, dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 97 Cost., dell’art. 12 della legge n. 580 del 1993 che disciplina le procedure di rinnovo del consiglio camerale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale fonte primaria si limita, infatti, a dettare il principio generale della rappresentatività nella circoscrizione interessata mentre il precetto di cui il rimettente si duole – ovvero la possibilità per le organizzazioni imprenditoriali aventi natura interprovinciale o regionale di partecipare alla procedura di rinnovo in esame solo in caso di assenza di un loro livello nazionale – deriva dal combinato disposto delle norme secondarie, di cui ai commi 2 e 6 dell’art. 2 del d.m. n. 156 del 2011, le quali, non specificando la norma primaria, non possono essere oggetto del giudizio di costituzionalità).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 18 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art12 · fonte su Normattiva