Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Art. 3 — Potestà statutaria e regolamentare
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In conformita' ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio e' riconosciuta potesta' statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
- a)l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
- b)le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi;
- c)la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
- d)le forme di partecipazione. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei due terzi dei rispettivi componenti e sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1994 al 12 marzo 2010
