Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Art. 3 — Potestà statutaria e regolamentare
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 2010 al 10 dicembre 2016. Leggi il testo vigente →
In conformita' ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio e' riconosciuta potesta' statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
- a)l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
- b)le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi;
- c)la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
- d)le forme di partecipazione. Lo statuto stabilisce, altresi', anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonche' degli enti e aziende da esse dipendenti. Lo statuto e' approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Testo in vigore dal 12 marzo 2010 al 10 dicembre 2016
