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Le camere di commercio sono associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerate nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attivita' e servizi di competenza camerale. L'attivita' delle unioni regionali e' disciplinata da uno statuto deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'organo assembleare. L'organo assembleare dell'Unioncamere, su proposta dell'organo di amministrazione, individuai principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2. Le unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle regioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle unioni regionali alle fasi di consultazione e concertazione riguardanti materie di comune interesse. Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell'economia regionale. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio e' assicurato da un'aliquota delle entrate, come definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma 7, delle camere di commercio associate e dalle entrate e dai contributi per attivita' svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati.

Testo in vigore dal 12 marzo 2010 al 10 dicembre 2016

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580~art6 · fonte su Normattiva