Art. 7 — Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
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L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita' di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche. Lo statuto dell'Unioncamere e' deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere e' rappresentata da un'aliquota delle entrate delle camere di commercio. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per quanto riguarda il personale dell'Unioncamere.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1994 al 12 marzo 2010
