La revoca del riconoscimento per inosservanza delle norme contenute nella presente legge o per irregolare funzionamento viene disposta con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, trascorso inutilmente il termine eventualmente assegnato per consentire alla associazione di uniformarsi alle disposizioni della presente legge. Eventuali deroghe possono essere autorizzate, quando la situazione locale lo renda necessario, previo parere della rappresentanza diplomatica competente, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

Testo vigente dal 21 luglio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-07-01;518~art8 · fonte su Normattiva