Il Ministro per il commercio con l'estero puo' concedere alle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Ministero del commercio con l'estero per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprimera' il proprio motivato parere. Nel determinare la misura dei contributi da erogare nei limiti delle disponibilita' annuali dell'apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa, il Ministero del commercio con l'estero valuta, in particolare, l'opera svolta e da svolgere in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e l'interesse che al riguardo presenta il mercato locale.

Testo vigente dal 21 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-07-01;518~art9 · fonte su Normattiva